Varianti in Corso d'Opera

Ultima modifica 19 gennaio 2021

Sono le opere che, in quanto corrispondenti alla definizione di cui all’articolo 25 comma 1, 2 e 3 della L.R. n.16/2008, possono essere realizzate durante l’esecuzione di quelle già assentite con C.I.L.A. o S.C.I.A. o con permesso di costruire in corso di efficacia.
In questo caso, in sede di comunicazione di fine lavori, il committente e il progettista devono dichiarare la loro avvenuta realizzazione, quest’ultimo allegando grafici esplicativi, nonché asseverazione circa il rispetto delle normative vigenti.
La possibilità di realizzare preventivamente le opere, peraltro, non è consentita qualora le stesse apportino modifiche rilevanti all’aspetto architettonico del fabbricato o modifichino, anche in misura minima, immobili soggetti a vincolo paesaggistico.
In tal senso il modulo di comunicazione avvenuta fine lavori è integrato da un'opzione riguardante l’eventualità che la stessa integri la comunicazione di avvenuta realizzazione di varianti in corso d’opera, già perfezionata nella dovuta formula dell’asseverazione prevista dalla legge.
In sede di presentazione della comunicazione di fine lavori, il tecnico di servizio, oltre a verificare la corretta compilazione della medesima, verifica, nel il caso, che le opere realizzate in corso d’opera corrispondano a quelle previste dalla normativa.
In caso contrario, l’interessato è invitato a presentare istanza di sanatoria in quanto trattasi di opere già realizzate, in difformità al titolo originario.


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot