Imposta di soggiorno - nuove regole - Codice Identificativo Nazionale - CIN

Il D.L. 145/2023 all'art. 13-ter (L 191/2023) norma in materia di locazioni turistiche e di Codice Identificativo Nazionale CIN.

Data :

27 settembre 2024

Imposta di soggiorno - nuove regole - Codice Identificativo Nazionale - CIN
Municipium

Descrizione

L’art. 13-ter del DL 18.10.2023 n. 145, convertito con modifiche L. 15.12.2023 n. 191, disciplina il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Le disposizioni di cui all’art. 13-ter co. 15 del DL 145/2023 si applicano a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale l’avviso del Ministero del Turismo che annuncia l’entrata in funzione:

  • della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR);
  • del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN).

L’avviso è stato pubblicato in data 3.9.2024 quindi il 2.11.2024 è la data di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN.

Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo.

Le sanzioni di cui all’art. 9 del D. Lgs. 145/2023 non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

Disposizioni sul codice identificativo nazionale (CIN)

Dal 2.11.2024 diventeranno applicabili le norme che disciplinano il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN), che prevedono per:

  • le unità immobiliari abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistica e a contratti di locazione breve;
  • le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
  1. L'assegnazione del CIN
  2. Obbligo di esposizione e indicazione del CIN
  3. Obblighi attinenti ai requisiti di sicurezza degli impianti
  4. Obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le attività imprenditoriali

 

  1. Assegnazione del CIN

Il CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo tramite il portale accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva.

L’istanza dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:

  • i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
  • per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti individuati dall’art. 13-ter co. 7 del DL 145/2023.

I titolari di strutture ricettive già in possesso di classificazione regionale, nonché i locatori turistici di immobili che abbiano già effettuato la registrazione sul portale Ross1000, possono accedere alla Bdsr.

In questa fase sarà fondamentale che i titolari e/o gestori delle strutture verifichino la correttezza dei dati attualmente inseriti nella banca dati strutture regionale ed in particolare il codice fiscale.

Termini

L’istanza deve essere presentata dall’interessato:

  • entro 60 giorni dal 2.11.2024 (quindi entro il 01.01.2025), per chi alla data del 2.11.2024 ha già il codice regionale o provinciale;
  • entro 30 giorni decorrenti dalla data di assegnazione del codice regionale o provinciale, per chi ottiene il codice dopo il 2.11.2024.

Operatività del portale nazionale

Al fine di garantire il passaggio di dati tra le banche dati locali e nazionale, il DM 6.6.2024 n. 16726 ha definito le disposizioni operative per garantire l’interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) e le banche dati regionali e delle province autonome.

La piattaforma per l’assegnazione del CIN consente all’utente, dopo l’accesso mediante SPID o CIE, di visualizzare le strutture ricettive disciplinate dalle leggi regionali e delle province autonome e le unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche associate all’utente abilitato.

L’utente deve:

  • inserire le informazioni mancanti, necessarie per l’ottenimento del CIN;
  • eventualmente comunicare telematicamente alla regione e alla provincia autonoma di riferimento le incongruenze nei dati presenti.

Al corretto completamento delle informazioni, l’utente visualizzerà il proprio CIN e la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.

Chi non ha mai inserito la propria struttura sulla banca dati regionale non potrà direttamente accedere al portale ministeriale per ottenere il CIN, ma dovrà, prima, procedere a richiedere il codice regionale o provinciale (CIR) e solo dopo questo passaggio potrà richiedere il CIN sul portale ministeriale.

Regione Liguria - link riferimento per adempimenti

Ulteriori informazioni relative:

  • alla obbligatorietà del Cin
  • alle modalità di ottenimento del Cin
  • ai termini per richiedere il Cin
  • ai dispositivi e requisiti di sicurezza
  • sono contenute nelle Faq predisposte dal Ministero.

Per assistenza tecnica sulla procedura di assegnazione del Cin è possibile rivolgersi al Contact Center del Ministero del Turismo attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 al numero 06164169910.

  1. Obbligo di esposizione e indicazione del CIN

Il CIN deve essere OBBLIGATORIAMENTE:

  • esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
  • indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Le norme previste dalla regione, provincia o comune restano valide, quindi chi è tenuto dal regolamento locale a esporre il CIR/CITRA dovrà ora richiedere il CIN ed esporre entrambi i codici.

Proporre in locazione una struttura senza CIN comporta la sanzione pecuniaria da 800,00 a 8.000,00 euro.

La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

  1. Obblighi attinenti ai requisiti di sicurezza degli impianti

Dal 2.11.2024 diventeranno operativi anche i nuovi obblighi per la sicurezza degli impianti, introdotti dall’art. 13-ter del DL 145/2023 relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche o di locazione breve.

Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di:

  • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
  • estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

La concessione in locazione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche o in locazione breve prive dei requisiti di sicurezza sopra indicati è punita con la sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro per ciascuna violazione accertata, se si tratta della violazione dell’obbligo di introdurre dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili.

  1. Obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale (anche ove si tratti dei soggetti che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti per periodo d’imposta, per i quali si presume l’imprenditorialità) è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l’attività.

Nel caso in cui l’attività sia esercitata tramite società, la SCIA deve essere presentata dal legale rappresentante.

La mancata presentazione della SCIA è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2024, 10:42

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