Che cos'è la Protezione Civile

Ultima modifica 3 ottobre 2023

Definizione.

In Italia la Protezione Civile è una FUNZIONE attribuita ad un SISTEMA ARTICOLATO e NON UN COMPITO assegnato a una singola amministrazione.

Il mandato.

Salvaguardia della vita e della salute umana, dei beni, del patrimonio culturale e abitativo, degli animali e dell’ambiente dai disastri naturali o causati dall’uomo.

Gli ambiti di attività.

 Le componenti e le strutture operative del sistema di Protezione Civile.

COMPONENTI:

  • PUBBLICHE Governo, Ministeri, Regioni, Province, Comuni e città metropolitane, Servizi di emergenza, strutture operative ecc.
  • SCIENTIFICHE/ACCADEMICHE Università, Istituti di ricerca, ecc.
  • SOCIETÀ CIVILE Volontari, Aziende private, Associazioni professionali ecc.

LE STRUTTURE OPERATIVE:

Funzioni dei comuni (Art.12 D.Lgs.1/2018). 

Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni

 I comuni provvedono

  • all'attuazione, in ambito comunale delle attività di previsioni dei rischi; 
  • all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi;
  • all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività (…);
  • alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
  • alla predisposizione dei piani comunali (...) di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
  • al verificarsi delle situazioni di emergenza(…), all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze (a livello comunale);
  • alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
  • all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale (…);

Il Sindaco.

In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 267/200 il Sindaco è autorità territoriale di Protezione Civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

È responsabile:

  • dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione;
  • dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell'uomo;
  • del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale.

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