Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai genitori, a un procuratore speciale, ovvero al medico o alla ostetrica o ad altra persona che ha assistito al parto
Descrizione
La dichiarazione di nascita può essere resa dai genitori, da un procuratore speciale, da un medico, un’ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, rispettando la volontà della madre che eventualmente non voglia essere nominata.
La dichiarazione può essere resa:
- entro 3 giorni, presso la direzione sanitaria dell'Ospedale o Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
- entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, o nel proprio Comune di residenza.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
È possibile effettuare la dichiarazione oltre i 10 giorni dalla nascita, indicando espressamente le ragioni del ritardo. In tal caso verrà effettuata una segnalazione al Procuratore della Repubblica di Genova.
Come fare
Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento attraverso il link presente in calce a questa pagina, in caso di particolari necessità, rivolgersi telefonicamente o via mail all’Ufficio per informazioni.
Genitori coniugati: è sufficiente la dichiarazione di nascita da parte del padre e/o della madre.
Genitori non coniugati: occorre la presenza di entrambi i genitori a meno che:
- prima del parto i genitori abbiano effettuato il riconoscimento di figlio nascituro;
- uno solo dei genitori intende riconoscere il bambino.
In caso di dichiarazione di nascita presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale, occorre prendere appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza per il ritiro del Codice Fiscale del bambino; in caso di dichiarazione di nascita presso l’Ufficio di Stato Civile, occorre è necessario prenotare un appuntamento sul sito online o, in caso di particolari necessità, rivolgersi telefonicamente o via mail all’Ufficio per informazioni.
Cosa serve
- l'attestazione di nascita che viene rilasciata dall'Ospedale al momento delle dimissioni;
- un documento di identità in corso di validità di chi dichiara la nascita;
- solo nel caso in cui prima del parto i genitori abbiano effettuato il riconoscimento di figlio nascituro: copia conforme dell’atto rilasciata al momento del pre-riconoscimento;
- interprete, se non si comprende la lingua italiana.
Cosa si ottiene
Iscrizione della nascita nei Registri di Stato Civile, iscrizione anagrafica nel Comune competente, attribuzione del Codice fiscale che verrà consegnato all'indirizzo di residenza (nel caso di diversa residenza dei genitori, viene inviato all'indirizzo della madre); emissione di certificati, estratti e copie integrali dell’atto.
Tempi e scadenze
L'evasione della richiesta è immediata
Casi particolari
Per casi particolari (nascite presso abitazione e/o all’estero o in viaggio ecc.) rivolgersi direttamente all’Ufficio di stato negli orari di apertura di ricevimento al pubblico
Accedi al servizio
Costi
Il servizio è gratuito
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Il nome da imporre al nuovo nato deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.
Per quanto riguarda il cognome il figlio nato da genitori coniugati o non coniugati, di cui almeno uno è italiano, assume il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato. Gli stessi genitori inoltre possono decidere, sempre in accordo, di attribuire il cognome di uno solo di loro due.
In caso di figlio nato da genitori stranieri, per l’attribuzione del cognome si deve osservare la normativa del Paese di appartenenza.
Ultimo aggiornamento: 2 settembre 2024, 15:49