Materie del servizio
A chi è rivolto
I cittadini che hanno compiuto i 16 anni di età, (il minore dei 16 anni di età può procedere al riconoscimento del figlio solo se sia stato autorizzato dal Tribunale) e che non sono parenti in linea retta o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero che non hanno un vincolo di affinità in linea retta con il genitore che ha già riconosciuto il figlio;
Inoltre non devono sussistere cause ostative al riconoscimento
Come fare
Il genitore che desidera riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio in un momento successivo alla denuncia di nascita può procedere:
- tramite dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile di un qualsiasi Comune italiano;
- tramite dichiarazione resa davanti ad un pubblico ufficiale (notaio, rappresentanze consolari e diplomatiche) nella forma di atto pubblico;
- tramite dichiarazione resa con testamento;
- tramite domanda rivolta all'Autorità Giudiziaria per la dichiarazione della filiazione in via giudiziale.
Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento attraverso il link presente in calce a questa pagina, in caso di particolari necessità, rivolgersi telefonicamente o via mail all’Ufficio per informazioni.
Cosa serve
- Documenti di identità in corso di validità di tutti gli interessati.
- Assenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento nel caso si debba riconoscere un figlio di età inferiore ai 14 anni.
- Assenso del figlio che deve essere riconosciuto se maggiorenne o di età pari o superiore ai 14 anni.
- Attestazione del Consolato straniero competente (se chi deve essere riconosciuto è di cittadinanza non italiana) che certifichi che, in base alla normativa dello stato di appartenenza non esistono impedimenti al riconoscimento e che indichi le generalità (cognome) che l’interessato dovrà avere a seguito del riconoscimento. Il suddetto documento dovrà presentare la legalizzazione della Prefettura se la stessa è prevista (art. 21 comma 3 D.P.R. 396/2000).
Cosa si ottiene
A seguito del riconoscimento si instaura il rapporto di filiazione, con diritti e doveri conseguenti.
Tempi e scadenze
L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la richiesta, procederà:
- ad acquisire la documentazione necessaria alla redazione dell'atto presso le pubbliche amministrazioni competenti;
- a richiedere, eventualmente, all'interessato documentazione integrativa.
Nel caso siano presenti i requisiti di legge per poter procedere al riconoscimento, l'Ufficiale di Stato Civile ne darà comunicazione via e-mail o telefonicamente all'interessato concordando contestualmente un appuntamento per l’effettuazione del riconoscimento del figlio.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni dalla presentazione dell’istanza
Casi particolari
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Giudice competente è il Tribunale ordinario
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Costi
Il servizio è gratuito
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Solo il cittadino italiano maggiorenne potrà manifestare, contestualmente alla formazione dell'atto di riconoscimento, la scelta del proprio cognome della quale verrà fatta menzione nell'atto. In particolare egli potrà mantenere il cognome che ha già, sostituire al proprio quello del genitore che lo ha riconosciuto o aggiungere quello del genitore che lo ha riconosciuto al cognome che ha già.
Ultimo aggiornamento: 2 settembre 2024, 15:07