Richiesta della costituzione di unione civile (tra persone dello stesso sesso)

Servizio attivo

Possono chiedere la costituzione dell'unione civile le persone dello stesso sesso maggiorenni, italiane o straniere, capaci di agire.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti coloro che, appartenenti al medesimo sesso, intendono costituire una unione civile.

Requisiti:

  • essere maggiorenni;
  • essere dello stesso sesso;
  • non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice civile;
  • non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile;

essere capaci di intendere e volere.

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Descrizione

Possono chiedere la costituzione dell'unione civile le persone dello stesso sesso maggiorenni, italiane o straniere, capaci di agire.

Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione. La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.

L’unione civile non deve essere confusa con la convivenza di fatto (che si riferisce a persone maggiorenni conviventi, dello stesso o di diverso sesso, unite da un legame affettivo di coppia al fine di tutelare i loro rapporti di carattere patrimoniale e alcuni aspetti di carattere personale).

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Come fare

Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento attraverso il link presente in calce a questa pagina, in caso di particolari necessità, rivolgersi telefonicamente o via mail all’Ufficio per informazioni.

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Cosa serve

Ulteriori documenti che, a seconda del caso, devono essere prodotti in originale:

Cittadini stranieri:

  • per i cittadini dei Paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia) certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;
  • per i cittadini stranieri (tranne casi particolari, regolamentati diversamente*): Nulla Osta al matrimonio, rilasciato ai sensi dell'art. 116 C.C. dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano, debitamente legalizzato presso la Prefettura nei casi previsti

Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.

Si invita, nel caso di cittadini stranieri, a contattare l'Ufficio prima di iniziare la pratica, per ottenere informazioni precise circa la documentazione da presentare.

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Cosa si ottiene

La documentazione prodromica alla costituzione di una unione civile.

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Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, l'Ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti e ne darà comunicazione agli stessi.

La validità della richiesta di costituzione dell’unione civile (cioè il termine entro il quale l’unione civile potrà essere celebrata) è di 180 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale. Se, trascorsi 180 giorni, l’unione civile non viene costituita, la richiesta di costituzione perde efficacia.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

Canale fisico:

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Costi

Il servizio è gratuito

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Più informazioni su

I richiedenti che non conoscono la lingua italiana oppure affetti da sordità, mutismo o impediti alla comunicazione dovranno essere assistiti, durante la richiesta di costituzione di unione civile, da un interprete che conosca bene la lingua italiana, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato.

Nel caso in cui uno degli interessati sia cittadino straniero, deve essere allegata una dichiarazione, rilasciata dall’Autorità consolare, dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile secondo l’ordinamento giuridico del paese di appartenenza.

Il nulla osta consolare deve essere legalizzato dalla Prefettura (salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia) e se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto e legalizzata anche la traduzione.  

Se il paese di appartenenza non rilascia il nulla osta perché non riconosce l’istituto dell'unione civile, questo è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Il documento deve contenere le generalità complete dell’interessato e deve essere in regola con le disposizioni relative alla legalizzazione o ad eventuali specifiche convenzioni in materia.

Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2024, 14:35

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