Costituzione di unione civile

Servizio attivo

Costituzione di unione civile fra persone dello stesso sesso

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Cittadini italiani e stranieri, residenti o non residenti, che intendono costituire unione civile.

Requisiti:

  • essere maggiorenni;
  • essere dello stesso sesso;
  • non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice civile;
  • non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile;
  • essere capaci di intendere e volere.
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Descrizione

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione

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Come fare

Per potere fissare la data dell'unione civile (anche in caso di delega da parte di altro comune) occorre contattare l’Ufficio di stato Civile per verificare la disponibilità della data prescelta.

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Cosa serve

  • 2 testimoni;
  • Indicazione della scelta del regime patrimoniale (comunione/separazione beni)
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Cosa si ottiene

L’atto di costituzione di unione civile viene letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile immediatamente dopo la celebrazione.

La registrazione dell'atto di unione civile produce gli effetti giuridici previsti dalla Legge.

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Tempi e scadenze

L'unione civile può essere costituita a partire dal 30° giorno successivo al perfezionamento del processo verbale di richiesta di costituzione.

In ogni caso, NON sarà possibile celebrare matrimoni o unioni civili nei seguenti giorni:

  • 1 Gennaio (Capodanno);
  • 6 Gennaio (festa dell’Epifania);
  • Domenica di pasqua;
  • Lunedì dell’Angelo;
  • 25 Aprile (festa della liberazione);
  • 1 maggio (festa del lavoro);
  • 2 Giugno (festa della Repubblica);
  • 2 Luglio (festa patronale);
  • 15 Agosto (festa dell’Assunta);
  • 8 Dicembre (Festa dell’Immacolata Concezione);
  • 25 Dicembre (festa del S. Natale);
  • 26 Dicembre (festa di Santo Stefano);
  • 31 Dicembre (per scadenza del termine per la chiusura dei registri di stato civile);
  • nelle domeniche che precedono o seguono un giorno festivo;
  • il sabato antecedente e il lunedì successivo alla data di ogni consultazione elettorale, se già nota al momento della prenotazione.
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Casi particolari

Per casi particolari occorre rivolgersi direttamente all’Ufficio di stato Civile.

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Costi

Il costo cambia in relazione al luogo di celebrazione del matrimonio:

         

LUOGO
CELEBRAZIONE

 

LUN - VEN

SABATO
MATTINA

SABATO POMERIGGIO E
DOMENICA

PALAZZO COMUNALE

RESIDENTI

GRATUITO

100,00 €

200,00 €

NON RESIDENTI

100,00 €

200,00 €

300,00 €

AUDITORIUM SAN FRANCESCO

RESIDENTI

500,00 €

500,00 €

200,00 €

NON RESIDENTI

800,00 €

800,00 €

300,00 €

PALAZZO ROCCA

RESIDENTI

500,00 €

500,00 €

600,00 €

NON RESIDENTI

800,00 €

800,00 €

900,00 €

STRUTTURE PRIVATE

RESIDENTI

100,00 €

200,00 €

400,00 €

NON RESIDENTI

200,00 €

300,00 €

500,00 €

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Più informazioni su

I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana oppure le persone affette da sordità, mutismo o impediti alla comunicazione dovranno essere assistiti, durante la costituzione dell’unione civile, da un interprete che conosca bene la lingua italiana ovvero la lingua dei segni, il quale dovrà

Per legge, è possibile costituire l’unione civile fuori dalla casa comunale solo in casi specifici (impedimento grave a recarsi presso la Casa Comunale o cittadino che versa in imminente pericolo di vita) e qualora il Comune abbia istituito sedi specifiche esterne per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unione civile. Il Comune di Chiavari ha istituito, quali sedi esterne alla comunale ai fini della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili:

  • Palazzo Rocca e Parco Rocca;
  • Auditorium San Francesco;
  • alcune sale del “Grandhotel Torre Fara” specificamente individuate;

oltre alle sedi interne alla casa Comunale

  • la sala del Consiglio Comunale;
  • la sala “Giunta”;
  • l’Ufficio di stato civile.

In caso di unione civile in imminente pericolo di vita, è necessario presentare un certificato medico che dimostri l'imminente pericolo di vita di una delle parti; l'ufficiale di stato civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova la persona in pericolo di vita per costituire l'unione civile, alla presenza di quattro testimoni. In questo caso non è necessaria la richiesta di costituzione dell'unione civile.

L’unione civile è costituita dall’Ufficiale di Stato Civile delegato dal Sindaco, dal Sindaco stesso, dal segretario comunale, dai presidenti o consiglieri di circoscrizione, dagli Assessori, dai Consiglieri Comunali o da un privato cittadino in possesso dei requisiti di legge. In questo ultimo caso, le parti da unire civilmente possono richiedere che il l’unione venga costituita da un privato cittadino, a seguito del rilascio di delega da parte del Sindaco ed alla comunicazione della stessa alla Prefettura.

Regime Patrimoniale

L’unione civile è soggetta alla scelta del regime patrimoniale.

La normativa italiana prevede due regimi:

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà delle parti. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di costituzione di unione civile, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che ogni acquisto di beni mobili e immobili effettuato da una delle parti dopo l’unione civile, costituisce patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico del singolo.

Sono esclusi dalla comunione dei beni:

  • i beni che ciascuna parte aveva prima dell’unione civile;
  • i beni avuti dopo l’unione civile per eredità o donazione;
  • i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
  • i beni che servono all’esercizio della professione;
  • i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.

La separazione dei beni al contrario, deve essere espressamente indicata quale regime prescelto dalle parti ed inserita nell’atto di costituzione di unione civile; prevede che ciascuna parte conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati in costanza di unione civile. 

Il regime della separazione dei beni viene annotata sull’atto di unione civile e riportata negli estratti di unione civile.

La scelta del regime patrimoniale deve essere dichiarata al momento della richiesta di costituzione di unione civile.

In caso di coppia già unita civilmente, l’eventuale successiva modifica del regime patrimoniale, dovrà essere dichiarata presso un Notaio il quale provvederà ad inviare la comunicazione all’Ufficio di stato civile ai fini dell’annotazione sull’atto di unione civile e dell’opponibilità a terzi.

Se una o entrambe le parti sono di cittadinanza straniera, potranno scegliere anche di applicare la legge di uno dei Paesi di cittadinanza.

Le parti che non conoscono la lingua italiana oppure affetti da sordità, mutismo o impediti alla comunicazione dovranno essere assistiti, durante la costituzione dell’unione civile, da un interprete che conosca bene la lingua italiana ovvero la lingua dei segni, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato.

Diritto al cognome: le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. La parte dell’unione civile che aggiunge al proprio il cognome quello dell’altra parte, non perde il cognome d’origine.

Equiparazione al matrimonio: tutte le previsioni contenute in testi normativi (leggi, atti aventi forza di legge e regolamenti), atti amministrativi e contratti collettivi, che si riferiscono al matrimonio, al coniuge o utilizzano termini equivalenti, si applicano anche alle parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Fanno eccezione le norme del codice civile che non sono richiamate dalla legge sulle unioni civili e le norme in materia di adozione.

Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2024, 15:33

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