Materie del servizio
A chi è rivolto
Cittadino straniero che ha presentato istanza e al quale é stato notificato il decreto concessorio.
Descrizione
La concessione della cittadinanza può essere richiesta da un cittadino straniero che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge secondo le indicazioni presenti sul sito del Ministero dell’Interno.
L’ acquisto della cittadinanza italiana può avvenire:
- a seguito di matrimonio, mediante l’emanazione di un decreto da parte del Prefetto. Il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano può richiedere la cittadinanza per matrimonio nei seguenti casi:
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- residenza da almeno due anni in Italia;
- residenza da almeno tre anni all'estero;
- in caso di figli nati o adottati dai coniugi i termini sono ridotti della metà;
- anche la persona unita civilmente ad un cittadino italiano può presentare la richiesta alle stesse condizioni.
Il requisito della richiesta per matrimonio viene meno in caso di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, separazione personale dei coniugi.
- per residenza, avviene mediante emanazione di un decreto da parte del Presidente della Repubblica. Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia. Gli anni di residenza necessari variano a seconda dei casi specifici:
-
- 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari;
- 4 anni di residenza per i cittadini dell'Unione europea;
- 5 anni di residenza per gli apolidi e i rifugiati politici;
- 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
- 3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza;
- 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato.
Il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Quando la pratica di cittadinanza ha avuto esito positivo, la Prefettura provvede alla notifica del decreto all'interessato.
Ricevuta la notifica del decreto di concessione della cittadinanza, l'iter si conclude con il giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi dello Stato italiano da effettuarsi presso il Comune di residenza.
Il giuramento deve avvenire entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana, pena la decadenza del decreto stesso.
Come fare
È necessario prenotare due successivi appuntamenti rivolgersi telefonicamente o via email all’Ufficio.
Al primo appuntamento l’interessato dovrà portare la documentazione sotto indicata in originale. Durante il secondo appuntamento si procederà al giuramento e alla trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana.
Cosa serve
Il cittadino deve presentarsi presso l'Ufficio Cittadinanza munito di:
- decreto di concessione della cittadinanza;
- avviso di avvenuta ricezione del decreto;
- documento d'identità in corso di validità (C.I. o Passaporto);
- permesso di soggiorno dell'interessato e degli eventuali figli minori conviventi stabilmente con il genitore al momento del giuramento;
- atti di nascita, matrimonio/unione civile e divorzio, nascita di eventuali figli minorenni nati all’estero;
- marca da bollo da 16,00€.
Il giorno dell’appuntamento dovranno essere prodotti i documenti sopra indicati in originale e sarà necessario avere il documento di riconoscimento in corso di validità.
Cosa si ottiene
La cittadinanza italiana che decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento.
Trascrizione del verbale di giuramento e del decreto di concessione.
Annotazione sull'atto di nascita del possesso della cittadinanza italiana e conseguente possibilità di richiedere i documenti italiani.
Tempi e scadenze
Il servizio è sempre accessibile.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Costi
Marca da bollo di 16,00 €, che dovrà essere consegnata all'Ufficio Cittadinanza il giorno del giuramento. Per il numero di marche da bollo, attendere le indicazioni dell’Ufficio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Il riconoscimento della cittadinanza italiana comporta l’automatico acquisto della cittadinanza italiana anche ai figli minori alla data dell’acquisto della cittadinanza da parte del genitore e con esso conviventi.
Gli atti di stato civile da trascrivere dovranno essere in originale o in copia conforme all'originale ed essere:
- legalizzati
- dall'Autorità Consolare Italiana all'estero;
oppure - muniti di Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 1960 (se lo Stato ha aderito a tale convenzione).
- dall'Autorità Consolare Italiana all'estero;
- tradotti in lingua italiana conforme al testo straniero:
- da un traduttore con firma legalizzata sempre dal Consolato competente o con Apostille, se la traduzione viene eseguita all'estero;
oppure - da un traduttore con firma legalizzata presso il Giudice di Pace, il notaio o l'Ufficiale di Stato Civile, se la traduzione viene eseguita in Italia.
- da un traduttore con firma legalizzata sempre dal Consolato competente o con Apostille, se la traduzione viene eseguita all'estero;
- marca da bollo da 16,00 €.
Se lo Stato ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 l'estratto di matrimonio viene rilasciato su modello plurilingue, esente da legalizzazione e da traduzione.
Per la trascrizione delle sentenze emesse nei Paesi extracomunitari, nonché quelle emesse prima del 1° marzo 2001 nei Paesi della Comunità Europea occorre presentare:
- dichiarazione sostitutiva (vedi allegato);
- sentenza di divorzio, in originale o in copia conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria straniera;
- certificazione che la sentenza è passata in giudicato a norma della Legge vigente nello Stato di emissione;
- marca da bollo da 16,00 €.
La sentenza e l'attestazione di passaggio in giudicato (se fatta con atto separato) dovranno inoltre essere:
- legalizzate dall'Autorità Diplomatica italiana all'estero o con l'apposizione dell'Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja (qualora lo Stato in questione avesse aderito a tale convenzione);
- tradotte dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o da un traduttore giurato (con firma legalizzata come sopra indicato).
Se la traduzione è effettuata in Italia da un traduttore certificato dovrà essere legalizzata mediante verbale di giuramento del traduttore reso al Giudice di Pace, al notaio o all'Ufficiale di Stato Civile.
Per la trascrizione delle sentenze Paesi dell'Unione Europea dopo il 1° marzo 2001 e prima del 1° agosto 2022:
- dichiarazione sostitutiva (vedi allegato);
- certificato di cui all'art. 39 del regolamento C.E. 2201/2003 esente da legalizzazione, in originale;
- marca da bollo da 16,00 €;
Per la trascrizione delle sentenze Paesi dell'Unione Europea dopo il 1° agosto 2022:
- dichiarazione sostitutiva (vedi allegato).
- L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132
- Legge 15 luglio 2009, n.94. Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza
- DPR 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione
- DPR 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana
Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2024, 16:41