Riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana (“iure sanguinis”)

Servizio attivo

Procedura che consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Cittadini stranieri aventi un avo italiano, già residenti nel Comune di Chiavari che devono chiedere il riconoscimento dello status civitatis italiano per discendenza da avo italiano.

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Descrizione

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

Tra i requisiti:

  • l’avo non deve essersi naturalizzato prima della nascita del figlio, se il figlio è nato dopo il 14 giugno 1912. Diversamente la naturalizzazione del genitore coinvolgeva anche il figlio minore;
  • l’avo deve essere morto dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno di Italia) se nato nel regno; se nato nei territori successivamente annessi al Regno d’ Italia, deve essere emigrato dopo l’annessione del singolo territorio al Regno;
  • in caso di trasmissione da parte di donna, la cittadinanza è trasmissibile solo dal 1 gennaio 1948;
  • in base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.
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Come fare

Dopo aver concluso la pratica di residenza, inviare una mail all’Ufficio per concordare l’appuntamento per la consegna dell’istanza e dei documenti in originale.

Qualora occorresse la produzione di ulteriori documenti, la pratica verrà formalmente sospesa (per 30 giorni) per permettere la produzione di quanto necessario.

A seguito della conclusione positiva della pratica, sarà fissato un ulteriore appuntamento per la trascrizione degli atti di stato civile relativi al richiedente ed agli eventuali figli minorenni (anche non conviventi).

In caso non sussistessero i requisiti, verrà notificato un preavviso di rigetto ex art. 10bis L. 241/1990 con possibilità di produrre memorie difensive o documenti ulteriori; in mancanza, verrà emesso e notificato il provvedimento negativo.

L’iscrizione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente nel Comune di Genova e la presenza sul territorio del Comune devono persistere nel corso dell'intera durata del procedimento amministrativo.

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Cosa serve

La documentazione da produrre in originale:

  • passaporto straniero in corso di validità;
  • estratto dell'atto di nascita e atto di matrimonio dell'avo (ascendente originariamente emigrato dall'Italia), atto di morte dell'avo nel caso in cui lo stesso sia nato prima del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d'Italia);
  • copie integrali degli atti di nascita e di matrimonio di tutti i discendenti compreso il richiedente;
  • certificato di non naturalizzazione straniera dell'avo (recante tutti gli alias con i quali l'avo è riportato sui vari atti di stato civile, luogo e data di nascita) oppure, in caso di naturalizzazione dell'avo, certificato di naturalizzazione (debitamente legalizzato e tradotto con traduzione ufficiale) con data di acquisto della cittadinanza straniera che deve essere successiva - per non interrompere la linea di discendenza - alla nascita del figlio del richiedente;

N.B. Nel caso in cui altri discendenti dell'avo abbiano, nel corso della loro vita, ottenuto la naturalizzazione per altra cittadinanza straniera è necessario che sia prodotto, anche in relazione a tali soggetti, il certificato di naturalizzazione riportante la data di acquisto della cittadinanza straniera (che deve essere successiva alla nascita del figlio dal quale prosegue la discendenza dall'avo italiano).

Qualora uno o più discendenti si fossero trasferiti in un terzo paese estero, è necessario produrre anche il certificato di non naturalizzazione rilasciato da quel paese.

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Cosa si ottiene

Il riconoscimento della cittadinanza italiana dalla nascita.

Trascrizione degli atti di stato civile relativi al richiedente ed agli eventuali figli minorenni e conseguente possibilità di richiedere i certificati e documenti italiani.

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Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni dalla presentazione dell’istanza a cui occorre aggiungere i tempi per il rilascio della dichiarazione di non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei Consolati competenti.

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Costi

Imposta di bollo di 16,00 €, che dovrà essere consegnato il giorno del primo appuntamento.

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Più informazioni su

Gli atti di stato civile da trascrivere dovranno essere in originale o in copia conforme all'originale ed essere:

  • legalizzati 
    • dall'Autorità Consolare Italiana all'estero;
      oppure
    • munito di Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 1960 (se lo Stato ha aderito a tale convenzione).
  • tradotti in lingua italiana conforme al testo straniero:
    • da un traduttore con firma legalizzata sempre dal Consolato competente o con Apostille, se la traduzione viene eseguita all'estero;
      oppure
    • da un traduttore con firma legalizzata presso il Giudice di Pace, il notaio o l'Ufficiale di Stato Civile, se la traduzione viene eseguita in Italia.

Per la trascrizione delle sentenze emesse nei Paesi extracomunitari, nonché quelle emesse prima del 1° marzo 2001 nei Paesi della Comunità Europea occorre presentare:

  • dichiarazione sostitutiva (vedi allegato);
  • sentenza di divorzio, in originale o in copia conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Giudiziaria straniera;
  • certificazione che la sentenza è passata in giudicato a norma della Legge vigente nello Stato di emissione.

La sentenza e l'attestazione di passaggio in giudicato (se fatta con atto separato) dovranno inoltre essere:

  • legalizzate dall'Autorità Diplomatica italiana all'estero o con l'apposizione dell'Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja (qualora lo Stato in questione avesse aderito a tale convenzione)
  • tradotte dall'Autorità Diplomatica Italiana all'estero o da un traduttore giurato (con firma legalizzata come sopra indicato)

Se la traduzione è effettuata in Italia da un traduttore dovrà essere legalizzata mediante verbale di giuramento del traduttore reso al Giudice di Pace.

Le generalità (cognomi, nomi, date e luoghi di nascita) dell'avo e dei discendenti devono essere uguali in tutti gli atti prodotti per consentire all'Ufficiale di Stato Civile di ricostruire la discendenza fino alla persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

In caso di discordanze negli atti prodotti, non si potrà riconoscere la cittadinanza italiana per discendenza in quanto l'Ufficiale di Stato civile svolge una funzione amministrativa vincolata, limitandosi a valutare i documenti presentati senza alcuna possibilità di “interpretarli” per ricostruire la discendenza.
Si consiglia, pertanto, in caso comparissero negli atti tali discordanze di dotarsi sin da subito di atti rettificati e di sentenze o provvedimenti di rettifica debitamente legalizzati (salvo esenzioni) e tradotti in lingua italiana con traduzione ufficiale.

A tal riguardo si precisa che, nel caso di discordanze negli atti relative al nome e cognome dell'avo o di uno o più discendenti, è necessario produrre la sentenza di rettifica oltre che l'atto rettificato - riportante cioè l'annotazione dell'avvenuta rettifica.

Nel caso la discordanza riguardi altri elementi diversi dal nome e cognome, l'Ufficiale di Stato Civile potrà acquisire anche provvedimenti amministrativi di rettifica unitamente all'atto rettificato - riportante cioè l'annotazione dell'avvenuta rettifica.

I registri di Stato Civile sono in vigore in quasi tutta Italia dal 01.01.1866, quindi, in caso di avo nato prima di quella data, sarà necessario produrre, in sostituzione all'atto di nascita, il certificato di battesimo autenticato dalla Curia vescovile, unitamente al certificato di matrimonio dei genitori dell'avo anch'esso autenticato dalla Curia vescovile.

Il Comune in cui l'avo è nato deve essere stato annesso al Regno d'Italia almeno entro la data della morte o di naturalizzazione dell'avo (si ricorda che parte della provincia di Mantova e le province di Verona, Vicenza, Rovigo, Udine e Pordenone sono state annesse al Regno d'Italia il 19 ottobre 1866 – Con la pace di Vienna è stato annesso al Regno d'Italia il residuo Veneto austriaco e quasi tutto il Friuli – La provincia di Roma, parte della provincia di Latina, Frosinone e Viterbo sono state annesse al Regno d'Italia il 20 settembre 1870 – le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia ed alcuni comuni di Belluno ed Udine sono stati annessi il 16/07/1920; tutte le altre province e comuni d'Italia sono diventati italiani a far data dal 17/03/1861).

La donna trasmette la cittadinanza italiana solo a partire dal 01.01.1948.

Le dichiarazioni di nascita di figli nati fuori dal matrimonio devono essere sottoscritte da entrambi i genitori oppure dal genitore che trasmette la cittadinanza italiana (in quest'ultimo caso si ricordi che la donna trasmette la cittadinanza solo a partire dal 01.01.1948).

Nel caso in cui uno degli ascendenti o l'interessato abbia divorziato oppure in caso di annullamento del matrimonio è necessario produrre, oltre all'atto di matrimonio, anche la sentenza di divorzio o di annullamento del matrimonio debitamente legalizzata (salvo esenzioni) e tradotta ufficialmente in lingua italiana.

I figli minorenni di cittadino riconosciuto italiano iure sanguinis sono italiani per nascita senza che sia necessario alcun procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Il genitore potrà chiedere la trascrizione dell'atto di nascita del figlio minorenne per il tramite del Consolato, se iscritto in AIRE, oppure presentando istanza direttamente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove risulta iscritto anagraficamente.

Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2024, 16:55

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