Materie del servizio
A chi è rivolto
La dichiarazione di costituzione convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso, che di sesso diverso , unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Chiavari, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
Se di cittadinanza extracomunitaria, devono essere in possesso del permesso di soggiorno valido.
Come fare
Gli interessati possono:
- Previo appuntamento recarsi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe per sottoscrivere la dichiarazione, muniti di documento di identità valido
- possono presentare la dichiarazione allegata, unitamente a copia del proprio documento di identità valido via mail o via PEC o tramite raccomandata A.R. a: Comune di Chiavari- Ufficio ANAGRAFE, P.zza N.S. Dell’Orto 1 -16043 Chiavari
Cosa serve
Documento di identità valido
Cosa si ottiene
Registrazione sulla scheda anagrafica e di famiglia della dichiarazione di convivenza di fatto e rilascio, su richiesta, della certificazione anagrafica relativa.
Tempi e scadenze
L’Ufficio, acquisita la dichiarazione ne verifica i contenuti e provvede all’accertamento della coabitazione dei dichiaranti entro 45 gg. dal momento del ricevimento.
Casi particolari
Ferma restando la sussistenza di quanto dichiarato, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla definizione di famiglia anagrafica di cui all’art.4 del DPR 223/89 e alla dichiarazione anagrafica di cui alla lettera b) , comma 1 dell’art.13 del DPR 223/89, pertanto, la coppia che presenta la dichiarazione, deve risultare residente nel Comune di Chiavari al medesimo indirizzo.
I DIRITTI acquisiti dai conviventi di fatto sono elencati nella Legge 76/2016
La cancellazione della convivenza può avvenire nei seguenti casi:
- D’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e residenza nel Comune di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto, o in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- Decesso del convivente;
- Su richiesta di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono insieme la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune.
IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
Se i conviventi di fatto intendono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, possono sottoscrivere un contratto di convivenza.
Il contratto è redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità. Detti soggetti dovranno provvedere a trasmettere all’Ufficio anagrafe del Comune il contratto entro 10 gg. dalla stipula via PEC
Costi
Il servizio non prevede costi
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 18 settembre 2024, 16:12