Manifestazioni di sorte. Lotterie, Pesche di beneficenza e Tombole

Servizio attivo

Il servizio permette di comunicare l’effettuazione di manifestazioni di sorte locali ai sensi titolo II del DPR 430 del 26/10/2001

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A chi è rivolto

I destinatari del servizio sono enti, associazioni, comitati, onlus, partiti o movimenti politici

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Descrizione

Secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 1  lettera a) si intendono:

a) per lotterie la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,68, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

b) per tombola la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;

c) per pesche o i banchi di beneficenza le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,68.

E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.

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Come fare

I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno 30 giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione tramite pec all'indirizzo più oltre elencato nella sezione contatti

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Cosa serve

Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:

  1. a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
  2. b) per le tombole:

1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.

  1. c) Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
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Cosa si ottiene

Il diritto allo svolgimento della manifestazione di sorte

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Tempi e scadenze

30 giorni

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Costi

30€  diritti da versare attraverso PagoPA al link

https://www.comune.chiavari.ge.it/it/page/7802

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Contatti

Telefono : 0185 365 304 - 305
Posta Elettronica Certificata : comune.chiavari@cert.legalmail.it

Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2024, 12:45

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