Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai soggetti che intendono contrarre matrimonio civile e che hanno ottenuto autorizzazione a seguito delle pubblicazioni di matrimonio ovvero, se entrambi stranieri, a seguito della redazione di apposito verbale.
Requisiti:
- avere compiuto il 18° anno d'età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con apposito decreto del Tribunale per i Minorenni a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che ricorrano gravi motivi;
- l'interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio (art. 85 c.c.);
- la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili o unione civile (art. 86 c.c.);
- inesistenza di rapporti di parentela o affinità, affiliazione o adozione tra gli sposi (art. 87 c.c.);
- non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (art. 88 c.c.).
Descrizione
La legge italiana prevede il matrimonio civile, il matrimonio concordatario e il matrimonio acattolico, mentre il matrimonio puramente religioso non è riconosciuto dallo Stato trattandosi di un matrimonio solamente canonico.
La celebrazione del matrimonio è preceduta dalla richiesta delle pubblicazioni tranne in alcuni casi previsti dalla legge.
Il matrimonio civile è regolato dalle disposizioni del codice civile e non ha alcun rilievo in ambito religioso. Deve essere celebrato entro 180 giorni dall’ultimo giorno indicato sul certificato di eseguite pubblicazioni, dall’Ufficiale dello Stato Civile all’interno della casa comunale ovvero in altri luoghi specificamente previsti, in una sala aperta al pubblico e alla presenza di due testimoni, anche parenti.
Come fare
Per potere fissare la data del matrimonio civile (anche in caso di delega da parte di altro comune) occorre contattare l’Ufficio di stato Civile per verificare la disponibilità della data prescelta.
Cosa serve
Per la celebrazione del matrimonio:
- Documenti d’identità;
- certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio;
- in caso di celebrazione di matrimonio per cittadini non residenti: atto di delega del Comune di residenza dei nubendi ove sono state eseguite le pubblicazioni;
- 2 testimoni muniti del documento di identità;
- Indicazione della scelta del regime patrimoniale (comunione/separazione beni).
Cosa si ottiene
L’atto di matrimonio viene letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile immediatamente dopo la celebrazione.
La registrazione dell'atto di matrimonio produce gli effetti giuridici previsti dalla Legge.
Tempi e scadenze
La celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni.
In ogni caso, NON sarà possibile celebrare matrimoni o unioni civili nei seguenti giorni:
- 1 Gennaio (Capodanno);
- 6 Gennaio (festa dell’Epifania);
- Domenica di pasqua;
- Lunedì dell’Angelo;
- 25 Aprile (festa della liberazione);
- 1 maggio (festa del lavoro);
- 2 Giugno (festa della Repubblica);
- 2 Luglio (festa patronale);
- 15 Agosto (festa dell’Assunta);
- 8 Dicembre (Festa dell’Immacolata Concezione);
- 25 Dicembre (festa del S. Natale);
- 26 Dicembre (festa di Santo Stefano);
- 31 Dicembre (per scadenza del termine per la chiusura dei registri di stato civile);
- nelle domeniche che precedono o seguono un giorno festivo;
- il sabato antecedente e il lunedì successivo alla data di ogni consultazione elettorale, se già nota al momento della prenotazione.
ORARI:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
- lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30
- sabato mattina dalle ore 09.30 alle ore 12.30
- sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30
- domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Casi particolari
Per casi particolari (matrimonio in imminente pericolo di vita, matrimonio a domicilio in determinati casi, ecc. …) rivolgersi direttamente all’Ufficio di stato Civile.
Costi
Il costo cambia in relazione al luogo di celebrazione del matrimonio:
LUOGO |
|
LUN - VEN |
SABATO |
SABATO POMERIGGIO E |
PALAZZO COMUNALE |
RESIDENTI |
GRATUITO |
100,00 € |
200,00 € |
NON RESIDENTI |
100,00 € |
200,00 € |
300,00 € |
|
AUDITORIUM SAN FRANCESCO |
RESIDENTI |
500,00 € |
500,00 € |
200,00 € |
NON RESIDENTI |
800,00 € |
800,00 € |
300,00 € |
|
PALAZZO ROCCA |
RESIDENTI |
500,00 € |
500,00 € |
600,00 € |
NON RESIDENTI |
800,00 € |
800,00 € |
900,00 € |
|
STRUTTURE PRIVATE |
RESIDENTI |
100,00 € |
200,00 € |
400,00 € |
NON RESIDENTI |
200,00 € |
300,00 € |
500,00 € |
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
I cittadini che non conoscono la lingua italiana oppure affetti da sordità, mutismo o impediti alla comunicazione dovranno essere assistiti, durante le pubblicazioni e la celebrazione del matrimonio, da un interprete che conosca bene la lingua italiana ovvero la lingua dei segni, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato.
Per legge, è possibile sposarsi fuori dalla casa comunale solo in casi specifici (impedimento grave a recarsi presso la Casa Comunale o cittadino che versa in imminente pericolo di vita) e qualora il Comune abbia istituito sedi specifiche esterne per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unione civile. Il Comune di Chiavari ha istituito, quali sedi esterne alla comunale ai fini della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili:
- Palazzo Rocca e Parco Rocca;
- Auditorium San Francesco
- Alcune sale del “Grandhotel Torre Fara” specificamente individuate;
oltre alle sedi interne alla casa Comunale
- la sala del Consiglio Comunale;
- la sala “Giunta”;
- Ufficio di stato civile;
In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, è necessario presentare un certificato medico che dimostri l'imminente pericolo di vita di una delle parti; l'ufficiale di stato civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova la persona in pericolo di vita per costituire l'unione civile, alla presenza di due testimoni. In questo caso non sono obbligatorie le pubblicazioni di matrimonio.
Il matrimonio è celebrato dall’Ufficiale di Stato Civile delegato dal Sindaco, dal Sindaco stesso, dal segretario comunale, dai presidenti o consiglieri di circoscrizione, dagli Assessori, dai Consiglieri Comunali o da un privato cittadino in possesso dei requisiti di legge. In questo ultimo caso, i nubendi possono richiedere che il matrimonio venga celebrato da un privato cittadino, a seguito del rilascio di delega da parte del Sindaco ed alla comunicazione della stessa alla Prefettura.
Regime Patrimoniale
Il matrimonio è soggetto alla scelta del regime patrimoniale.
La normativa italiana prevede due regimi:
La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte degli sposi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che ogni acquisto di beni mobili e immobili effettuato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, costituisce patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico del singolo.
Sono esclusi dalla comunione dei beni:
- i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio;
- i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione;
- i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
- i beni che servono all’esercizio della professione;
- i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.
La separazione dei beni al contrario, deve essere espressamente indicata quale regime prescelto dai coniugi ed inserita nell’atto di matrimonio; prevede che ciascun coniuge conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati in costanza di matrimonio.
Il regime della separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio e riportata negli estratti di matrimonio.
La scelta del regime patrimoniale deve essere dichiarata al momento della redazione del verbale di pubblicazioni in caso di matrimonio civile, davanti al Parroco o al Ministro di Culto in caso di matrimonio cattolico o acattolico.
In caso di coppia già coniugata, l’eventuale successiva modifica del regime patrimoniale, dovrà essere dichiarata presso un Notaio il quale provvederà ad inviare la comunicazione all’Ufficio di stato civile ai fini dell’annotazione sull’atto di matrimonio e dell’opponibilità a terzi.
Se uno o entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, questi potranno scegliere anche di applicare la legge del loro paese di cittadinanza.
Matrimonio Concordatario
È celebrato in Chiesa da un ministro di culto cattolico che darà lettura degli articoli del Codice Civile che regolano i diritti e i doveri che nascono da matrimonio. Al termine delle pubblicazioni civili, viene rilasciato ai futuri sposi un certificato di eseguite pubblicazioni da consegnare al Parroco.
Matrimonio Acattolico
Il matrimonio acattolico è il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto non cattolico appartenente ad una confessione religiosa ammessa dallo Stato Italiano.
Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2024, 15:25