Materie del servizio
A chi è rivolto
Al contribuente che ha effettuato un pagamento in misura maggiore rispetto al dovuto.
Descrizione
Il servizio offre la compensazione o la restituzione delle somme versate e non dovute al contribuente che abbia effettuato un pagamento in misura maggiore rispetto al dovuto.
Non si dà luogo al rimborso per imposta inferiore o uguale a 12,00 euro, come previsto da Regolamento Comunale IMU.
L’istanza di rimborso deve essere presentata entro 5 anni decorrenti dalla data del versamento effettuato.
I documenti da allegare alla domanda di rimborso sono:
- copia del documento di identità (obbligatorio per la modalità cartacea e la PEC)
- le ricevute di versamento
- tutta la documentazione utile posseduta
Come fare
Il servizio è fruibile al momento esclusivamente in modalità cartacea utilizzando l’apposito modulo PDF reperibile nella Sezione Documenti riportata in calce.
Può essere inviato tramite mail, PEC o consegnato direttamente presso l'ufficio Tributi negli orari di ricevimento al pubblico
Cosa serve
Occorre essere in possesso di Identità Digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità elettronica), necessari per poter accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
È possibile ottenere l’identità digitale rivolgendosi: online ai gestori di identità abilitati (il cui elenco è consultabile al link https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/), presso l’Ufficio Informagiovani in Via Gagliardo 10 a Chiavari o prendendo appuntamento presso l'ufficio Elettorale del Comune di Chiavari.
Cosa si ottiene
La compensazione o la restituzione delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Tempi e scadenze
Il servizo è sempre accessibile. Tutte le richieste di compensazione o rimborso verranno prese in carico e lavorate entro 30 giorni
Costi
Il servizio è gratuito
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2024, 09:21