Materie del servizio
A chi è rivolto
Possono accedere al servizio I coniugi che non abbiano in comune: figli minori, figli maggiorenni incapaci ovvero portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (si tengono n considerazione solo i figli avuti in comune dagli stessi coniugi) e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo può, invece, contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e assegno divorzile).
Il Comune di Chiavari è competente se:
- il matrimonio civile o religioso, ha avuto luogo nel Comune;
- uno o entrambi i coniugi sono residenti nel Comune.
Descrizione
Il servizio permette di separarsi, di chiedere lo scioglimento ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio (“divorziare”) - a seconda di aver contratto un matrimonio civile oppure concordatario - ovvero di modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli uffici comunali.
Come fare
In caso di separazione/divorzio:
- i coniugi compilano il modulo di richiesta di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 12 D.L. 132/2014, convertito L. 162/2014 e L. 55/2015 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e inviano tale documentazione all’Ufficio via email, allegando i documenti di identità e (nel caso di divorzio) copia conforme del verbale di udienza e dell’omologa, in caso di separazione consensuale, ovvero copia conforme della sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 3 anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e inviano tale documentazione all’Ufficio via email, allegando i documenti di identità.
- L'Ufficio verificherà i presupposti legali, richiedendo, se necessario, integrazioni e acquisendo documentazione d'ufficio.
- A seguito di tale verifica, verranno fissati 2 appuntamenti a cui entrambi i coniugi dovranno presentarsi personalmente e congiuntamente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato.
- Verrà rilasciato un Avviso di pagamento PagoPa del diritto fisso di 16,00€ di cui al punto 11-bis della Tabella D allegata alla L. 604/1962, la cui ricevuta di pagamento dovrà essere prodotta al primo appuntamento.
- Il primo appuntamento prevede la firma dell'accordo di separazione o di divorzio alle condizioni concordate dalle parti.
- I coniugi devono confermare l'accordo di separazione o di divorzio presentandosi nuovamente in Comune nella data, non inferiore a 30 giorni dal giorno dell'accordo, precedentemente concordata con l’Ufficio. La mancata comparizione, per qualunque motivo, di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell'accordo e rende nulla la procedura, che dovrà essere iniziata ex novo. La conferma dell’accordo, infatti, rende efficaci gli effetti della separazione o del divorzio dalla data dell'accordo stesso.
In caso di modifica delle condizioni di separazione/divorzio:
- i coniugi compilano il modulo di richiesta di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 12 D.L. 132/2014, convertito L. 162/2014 e 55/2015 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e inviano tale documentazione all’Ufficio via email, allegando i documenti di identità e la copia del precedente accordo.
- L'Ufficio verificherà i presupposti legali, richiedendo, se necessario, integrazioni e acquisendo documentazione d'ufficio.
- A seguito di tale verifica, verrà fissato 1 appuntamento a cui entrambi i coniugi dovranno presentarsi personalmente e congiuntamente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato.
- Verrà rilasciato un Avviso di pagamento PagoPa del diritto fisso di 16,00€ di cui al punto 11-bis della Tabella D allegata alla L. 604/1962, la cui ricevuta di pagamento dovrà essere prodotta all’appuntamento.
- All’appuntamento le parti dovranno rendere la dichiarazione personalmente e congiuntamente e sottoscrivere di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
-
- attribuzione assegno periodico;
- la sua revoca;
- la sua revisione quantitativa.
Cosa serve
Il giorno dell’appuntamento dovranno essere prodotti in originale i documenti sopra indicati anticipati via mail e sarà necessario avere il documento di riconoscimento in corso di validità.
Cosa si ottiene
Separazione personale, scioglimento o /cessazione degli effetti civili del matrimonio (“divorzio”).
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Tempi e scadenze
Il servizio è sempre accessibile.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
L'Ufficio, ricevuta la mail, provvederà a verificare la documentazione e a fissare i 2 appuntamenti a 30 giorni di distanza l’uno dall’altro per l’accordo e la conferma di separazione/divorzio ovvero l’appuntamento per la dichiarazione di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Costi
Il servizio prevede il pagamento del diritto fisso di 16,00€ di cui al punto 11-bis della Tabella D allegata alla L. 604/1962.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
I richiedenti che non conoscono la lingua italiana oppure affetti da sordità, mutismo o impediti alla comunicazione dovranno essere assistiti, durante la richiesta di costituzione di unione civile, da un interprete che conosca bene la lingua italiana, il quale dovrà prestare giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato.
Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2024, 15:47