Materie del servizio
A chi è rivolto
I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:
a) cittadinanza o condizione equiparata: cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all’Unione europea oppure cittadinanza di paesi che non aderiscono all’Unione Europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
b) residenza esclusiva e principale nel comune di Chiavari;
c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili
Non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Genova. È da considerarsi adeguato l’alloggio conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale sanità 5 luglio 1975. È in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/7 e A/9. È viceversa da considerare inadeguato l’alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile.
d) Possedere un I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) dell’intero nucleo familiare, in corso di validità:
-qualora trattasi di nuclei composti da più componenti non inferiore ad € 17.000,00 ovvero in caso di nuclei monocomponenti € 20.000,00 (soglia minima)
e
-qualora trattasi di nuclei composti da più componenti non superiore ad € 45.000,00 ovvero in caso di nuclei monocomponenti € 51.000,00 (soglia massima).
In ogni caso, ai fini dell’assegnazione la persona utilmente collocata in graduatoria dovrà possedere un reddito annuo complessivo lordo, riferito all'intero nucleo familiare, rispetto al quale il canone di locazione, le spese e gli oneri accessori non superino l'incidenza massima del 30% del reddito stesso (di seguito indicato come “criterio del 30%”). Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l’applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all’estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente - dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
e) assenza di precedenti assegnazioni o contributi
Assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un immobile di ERP o di altro alloggio pubblico. Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell’alloggio sia avvenuta volontariamente (senza aver maturato morosità) e quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell’abitazione.
Nello specifico non può partecipare al bando:
- colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall’assegnazione ovvero un provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio nei cinque anni antecedenti l’emanazione del bando a decorrere dalla data di rilascio dell’alloggio;
- il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l’occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l’emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell’immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi cinque anni dal recupero dell’immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l’eventuale debito derivanti dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto;
- l’occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell’alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l’emanazione del bando stesso a decorrere dalla data del rilascio dell’alloggio;
- il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP. cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della l. n.513/77 o della l. n.560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.
In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell’alloggio precedentemente occupato.
Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o in locazione di alloggi realizzati con contributo pubblico o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno. Tale requisito non è richiesto per i soggetti già membri di nuclei familiari che hanno fruito di contribuiti o finanziamenti per l’abitazione rimasta in proprietà ad altro membro del nucleo familiare originario.
f) requisiti specifici
Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.
Fermi restando i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare di cui alla lettera d), i requisiti indicati devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto alle lettere c), e) e f) dagli altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto di assegnazione.
Descrizione
Il Comune di Chiavari adotta il presente bando di concorso per l’assegnazione in locazione a canone concordato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431 (3+2 salvo rinnovo), di n. 3 alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS), di proprietà del Comune di Chiavari e realizzati senza contributo pubblico. Il canone di locazione degli alloggi è determinato nel rispetto dei limiti di cui agli Accordi territoriali per il Comune di Chiavari, in attuazione dell’art. 2, comma 3, della legge 09/12/1998, n. 431, e sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
Tutte le informazioni di partecipazione alla procedura nonché la relativa domanda sono disponibili nella apposita sezione Documenti in calce al presente servizio.
Come fare
La consegna della domanda dovrà avvenire esclusivamente in una delle seguenti modalità:
- attraverso raccomandata A/R indirizzata a Comune di Chiavari, Servizi alla persona – ufficio casa c/o ufficio protocollo, P.zza Nostra Signora dell’Orto n. 1 - 16043 Chiavari (in tal caso farà fede il timbro postale di partenza);
- mediante consegna all’ufficio protocollo – P.zza N.S. dell’Orto n.1, piano terra, lunedì e mercoledì 8:30 - 12:30 e 14:30 - 16:30; martedì, giovedì e venerdì 8:30 - 12:30 (festivi esclusi);
- tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo di posta elettronica -comune.chiavari@cert.legalmail.it – indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “domanda assegnazione ERS”, farà fede la data di invio della pec. In tal caso, a pena di esclusione, il richiedente dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda. Qualora la pec personale non riporti un nome riconducibile in modo inequivocabile e certo all’intestatario richiedente, dovrà essere allegata, pena rigetto, anche la richiesta di casella di posta elettronica certificata che consenta di risalire all’identità del richiedente.
Cosa serve
Il cittadino deve presentare:
-istanza da predisporsi tramite il modulo denominato Domanda Avviso Pubblico, scaricabile nella sezione Documenti del presente servizio ;
-fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; per i cittadini di uno stato non aderente all’unione europea copia integrale del titolo di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
-copia I.S.E.E. ordinario - attestazione 2025 relativa ai redditi 2023, in corso di validità, del seguente tenore:
-qualora trattasi di nuclei composti da più componenti non inferiore ad € 17.000,00 ovvero in caso di nuclei monocomponenti € 20.000,00 (soglia minima)
e
-qualora trattasi di nuclei composti da più componenti non superiore ad € 45.000,00 ovvero in caso di nuclei monocomponenti € 51.000,00 (soglia massima).
-provvedimento giudiziale di licenza ovvero di sfratto per finita locazione (eventuale).
Cosa si ottiene
La partecipazione alla procedura sopra descritta.
Tempi e scadenze
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 31/03/2025. Il termine è perentorio. I tempi di gestione della procedura da parte del Comune sono indicati all'art. 5 dell'avviso pubblico di assegnazione, scaricabile alla sezione Documenti del presente servizio.
Costi
Marca da bollo € 16,00 da apporre all’istanza.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2025, 13:02