Morosità Incolpevole

Servizio attivo

Avviso pubblico per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole e l’erogazione del contributo di sostegno ai nuclei familiari titolari di contratto di locazione sul libero mercato sottoposti a procedura di sfratto per l’anno 2024.

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A chi è rivolto

Agli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione sul libero mercato, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o appartenenza ad uno Stato esterno all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;

b) reddito (valore) I.S.E. non superiore a euro 35.000,00= o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a euro 26.000,00=;

c) destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

d) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) con residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

e) non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell’ambito della Città Metropolitana di Genova di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Il requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare del richiedente;

f) non essere assegnatari di alloggio di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) ai sensi della Legge Regione Liguria 10/2004;

g) non aver percepito per la stessa annualità di canone benefici del Fondo di sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” non essendo i contributi cumulabili.

Sono morosi incolpevoli i conduttori che non abbiano potuto provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della sopravvenuta perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare imputabile ad una delle seguenti cause:

  • perdita del lavoro per licenziamento o mancato superamento del periodo di prova;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro-mobilità;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
  • riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
  • accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
  • accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito o con un reddito non superiore al valore dell’assegno sociale (€ 6.947,33 annuo), comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario;
  • sopravvenuta mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli;
  • cessazione dell’erogazione di sussidi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare, che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.

Per risultare valida ai fini dell’accertamento della condizione di morosità incolpevole, la causa della stessa deve essersi verificata:

  • prima dell’inizio della morosità;
  • successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio.
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Descrizione

Avviso pubblico per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole e l’erogazione del contributo di sostegno ai nuclei familiari titolari di contratto di locazione sul libero mercato sottoposti a procedura di sfratto.

Il contributo erogabile, nei limiti fissati dalla D.G.R. 958/2016 e previa verifica sulla sussistenza dei requisiti da parte dell’ufficio casa, è finalizzato a consentire alternativamente:

a) fino a un massimo di euro 8.000,00= di sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;

b) fino a un massimo di euro 6.000,00= di ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

c) di assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00=per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato

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Come fare

L’istanza – da predisporsi su Allegato A debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente - dovrà essere consegnata entro e non oltre il 31 dicembre 2024 esclusivamente in una delle seguenti modalità:

  • attraverso raccomandata A/R indirizzata a COMUNE DI CHIAVARI, SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO CASA c/o UFFICIO PROTOCOLLO, P.zza Nostra Signora dell’Orto n. 1 - 16043 CHIAVARI (in tal caso farà fede il timbro postale di partenza);
  • mediante consegna all’Ufficio Protocollo – P.zza N.S. dell’Orto n.1, piano terra, lunedì e mercoledì 8:30 - 12:30 e 14:30 - 16:30; martedì, giovedì e venerdì 8:30 - 12:30; festivi esclusi (farà fede la data del timbro di protocollazione);
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.chiavari@cert.legalmail.it – indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA MOROSITÀ INCOLPEVOLE” (in tal caso farà fede la data di invio della PEC);

Non è ammessa nessun’altra modalità di presentazione della domanda.

Non saranno prese in considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati.

La partecipazione al Fondo Nazionale per la Morosità Incolpevole, di cui al presente Avviso pubblico, è consentita solo una volta e fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate al Comune di Chiavari con D.G.R. n. 413 del 15 maggio 2020 e D.G.R. 987 del 27/11/2020.

 

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Cosa serve

Il cittadino deve presentare:

  • l’istanza da predisporsi su Allegato A
  • copia del documento di identità in corso di validità/ copia del permesso di soggiorno/copia della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno/copia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (obbligatorio);
  • copia certificato di invalidità (obbligatorio se sussistente);
  • copia di certificazione I.S.E.E. in corso di validità (obbligatorio);
  • copia contratto di locazione con estremi di registrazione (obbligatorio);
  • copia intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida (obbligatorio);
  • copia lettera di licenziamento o mancato superamento periodo di prova (obbligatorio se sussistente);
  • copia comunicazione di riduzione attività lavorativa (obbligatorio se sussistente);
  • copia comunicazione di sospensione dal lavoro (obbligatorio se sussistente);
  • copia del contratto di lavoro scaduto (obbligatorio se sussistente);
  • copia visura camerale (obbligatorio se sussistente);
  • copia del certificato medico o della struttura sanitaria o ospedaliera (obbligatorio se sussistente);
  • copia del certificato/documentazione di infortunio (obbligatorio se sussistente);
  • copia del decreto di omologa ovvero sentenza di separazione o divorzio depositata (obbligatorio se sussistente);
  • copia del ricorso per separazione o per divorzio con timbro di deposito presso il Tribunale competente (obbligatorio se sussistente);
  • atto legale comprovante la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento dei figli (obbligatorio se sussistente);
  • copia comunicazione di cessata erogazione del sussidio (obbligatorio se sussistente);
  • allegato 1: rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio;

ovvero

  • allegato 2: consenso al differimento dell’esecuzione di provvedimento di rilascio;

ovvero

  • allegato 3: dichiarazione locatore stipula nuovo contratto.
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Cosa si ottiene

Un contributo economico per le finalità sopra indicate, nei limiti fissati dalla D.G.R. 958/2016 e previa verifica sulla sussistenza dei requisiti da parte dell’ufficio casa.

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Tempi e scadenze

L’istanza – da predisporsi su Allegato A debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, corredata degli allegati in esso indicati, può essere presentata fino al 31.12.2024. I termini sono perentori.

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

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Accedi al servizio

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Costi

Nessun costo per il cittadino

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Contatti

Stefano Solari : 0185 365 391
Alessia Mangini : 0185 365 358
Silvia Rioda : 0185 365 413
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2024, 11:11

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