3.1.k - Eventuali riduzioni

Ultima modifica 28 agosto 2023

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Imposte

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

Per poter usufruire delle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale occorre rivolgersi all'UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE che riceve su appuntamento telefonando allo 0185/365359

- via PEC: comune.chiavari.@cert.legalmail.it



Per conoscere le riduzioni applicate dal comune verificare il regolamento comunale art. 12.

Art. 12
Riduzioni e agevolazioni

 

1.  La tariffa ordinaria viene ridotta, nella misura del 30% nel caso di:

a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;

b) utente che risieda o abbia la dimora per motivi di lavoro per più di 6 mesi all’anno all’estero

c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché  non superiore a sei mesi nell’anno solare.

2. La  predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La richiesta di riduzione/agevolazione della tariffa di cui ai commi precedenti deve essere presentata dall’interessato in sede di denuncia originaria, integrativa o di variazione ed ha effetto dalla data di presentazione.

5. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita sia superiore ai 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;

6. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, che dimostri , mediante attestazione del soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione sulla parte variabile della tariffa del 20%. La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere corredata della documentazione necessaria a dimostrare la quantità, la qualità e la destinazione d’uso dei rifiuti avviati al recupero.

7. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica un abbattimento della parte variabile della tariffa pari al 10% qualora venga praticato il compostaggio alle seguenti condizioni:

- che l’abitazione abbia quale pertinenza esclusiva o a disposizione un terreno, non incolto, adibito ad orto o giardino non pavimentato di almeno mq 30.

Che il compostaggio sia realizzato a mezzo compostiera fornita dall’Ente o in alternativa presentando documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore;

- che sia realizzato nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico sanitarie previste per effettuare il compostaggio domestico, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante per i corretti fini agronomici:

- che il compostaggio avvenga in via continuativa;

- che sia presentata apposita domanda all’ufficio tributi entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, indicando il luogo dove avviene il compostaggio;

8. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

10. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

11. Per i nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche-sociali, con ISEE pari o inferiori a € 5.000,00.- il contributo copre per intero la tassa.

12. Le predette agevolazioni e riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa l’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta salvo diverse disposizioni di legge.

13. Il contribuente che vuole usufruire del trattamento agevolato di cui al comma 11 deve trasmettere entro il 31 dicembre al Comune apposita istanza corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica  richiesta per il calcolo dell’ISEE e relativa alla situazione economica dell’anno precedente. L’agevolazione decorre dal 1^ gennaio dell’anno successivo. La dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità un anno e deve essere ripresentata per ogni annualità d’imposta per la quale si chiede il trattamento agevolato. L a Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere corredata dalla certificazione ISEE effettuata ad opera dei soggetti autorizzati (CAAF convenzionati).


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